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Normative su cablaggi, TV Hotel e TV Ospedali

Il trattamento dei dati personali e le conseguenze della violazione delle norme che lo disciplinano.

A cura dell’avvocato Luca Azzariti.

Vogliamo esprimere un parere in ordine alla legittimità di un particolare trattamento di dati personali costituito dalla conservazione o dalla messa a disposizione su di un monitor/apparecchio televisore all’interno delle singole stanze di una struttura alberghiera circa i dati di conservazione del cliente della struttura che ha usufruito della precedente stanza.

Tali dati potrebbero risultare disponibili anche ai clienti della struttura alberghiera che usufruirebbero successivamente della stanza.

Innanzitutto per dati personali si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile e per trattamento si intenda qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o al modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Così, possiamo decisamente affermare che il gestore delle strutture alberghiere è titolare del trattamento dei dati dei propri clienti, ivi inclusi quelli relativi alle operazioni di navigazione effettuate con i monitor o gli apparecchi televisori nelle stanze dato che le macchine utilizzate sono in grado di memorizzare e quindi conservare le informazioni relative a detta navigazione.

Tali informazioni costituiscono dati personali nel momento in cui alla navigazione è possibile collegare il nominativo del cliente.

Se le informazioni relativa alla navigazione dovessero essere accessibili anche ai successivi fruitori della stanza e potessero risalire alla persona che ha effettuato la navigazione, verteremmo senz’altro nell’ipotesi più grave di violazione dei dati personali perché vi sarebbe divulgazione non autorizzata dei dati personali

Le sanzioni amministrative

Particolarmente afflittive potranno risultare le sanzioni amministrative pecuniarie comminabili dall’Autorità Garante per la Privacy

Dispone infatti il quinto comma dell’art. 83 del Regolamento che“la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20000 000 EURO, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore:

  1. a) i principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, a norma degli articoli 5, 6, 7 e 9”.

Da ciò ne deriva che l’albergatore che non dovesse munire la propria infrastruttura hardware degli strumenti tecnici idonei alla cancellazione dei dati di navigazione del cliente in momento coincidente (o molto prossimo) con la riconsegna da parte di quest’ultimo della camera fruita, potrebbe andare incontro alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra- con sanzioni fino a 20.000.000,00 di Euro ovvero sino al 4% del fatturato mondiale totale annuo, se superiore – così come analoga sorte toccherebbe all’albergatore che non rendesse indisponibili a terzi ulteriori dati riferibili alla permanenza in hotel dei propri clienti.

E proprio la mancanza di idonee e misure tecniche di sicurezza potrebbe rendere applicabile l’aggravante dei benefici finanziari conseguiti e costituiti dal risparmio derivante dall’omessa adozione di strumenti tecnologici di sicurezza.

 

 

CABLAGGIOTV HOTELTV OSPEDALI

CABLAGGIO

Il cablaggio è una parte dell’impianto che necessita laddove previsto della progettazione di un professionista iscritto ad albo professionale, così come indicato dal D.M. 37/08.
Il progettista ha il compito di valutare attentamente gli scenari e gli utilizzi e progettare un sistema integrato con un dimensionamento corretto a seconda della struttura.
Con l’entrata in vigore dell’art. 135 bis del Testo Unico Edilizia DPR 380/2001 introdotto dallo Sblocca Italia nel 2014, è obbligatorio dal 1 luglio 2015 l’introduzione di una infrastruttura informatica composta dal cablaggio strutturato per tutte le nuove abitazioni e ristrutturazioni profonde.

Per ogni tipologia di impianto e di cablaggio è cura esclusiva del committente verificare l’adeguatezza del fornitore come da normativa D.M. 37/08

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I TV DEVONO SEMPRE ESSERE MESSI SOTTO TENSIONE: dal 2008 sono dotati di auto spegnimento qualora non rilevano l’uso del telecomando. Il posizionamento dell’alimentazione sotto corrente con Relè compromette drasticamente le funzionalità sia dei TV che dell’aggiornamento da server.

TV HOTEL

Nel rispetto della legge sulla privacy, gli SMART TV CONSUMER non possono essere installati presso strutture aperte al pubblico:
L’ospite può navigare attraverso internet e la cronologia di navigazione rimane visibile agli ospiti successivi.
Se l’ospite si è autenticato presso un sito con accesso attraverso il proprio account, l’ospite successivo potrà accedere al sito con lo stesso account dell’ospite precedente.
Ogni ospite può caricare liberamente le App che potranno cosi essere trovate dagli ospiti successivi.
Anche le App richiedono accessi attraverso account ed anche in questo caso l’ospite successivo potrà accedere alla App con lo stesso account dell’ospite precedente.
La normativa anti-incendio richiede che TUTTI I TV DEVONO AVERE LA CERTIFICAZIONE IGNIFUGA.
In caso di certificazione energetica è necessario che il TV sia dotato di risparmio energetico ed attivato via software.

I TV DEVONO SEMPRE ESSERE MESSI SOTTO TENSIONE: dal 2008 sono dotati di auto spegnimento qualora non rilevano l’uso del telecomando. Il posizionamento dell’alimentazione sotto corrente con Relè compromette drasticamente le funzionalità sia dei TV che dell’aggiornamento da server.

TV OSPEDALI

I TV devono essere con funzioni Hotel PROFESSIONALI in quanto per concedere la fruizione dei contenuti audiovisivi bisogna garantire una rumorosità inferire ai 35 DB pertanto è necessario fornire le cuffie (sanificate o usa e getta) oppure bloccare il volume dei dispositivi a 35 DB.

(Nel caso di cuffie bluetooth o wi-fi è necessario scegliere modelli che garantiscano almeno 3 giorni di uso continuato e garantire un servizio adeguato di sostituzione del pacco batterie)

La normativa anti-incendio richiede che TUTTI I TV DEVONO AVERE LA CERTIFICAZIONE IGNIFUGA.

I TELECOMANDI devono essere SANIFICABILI in quanto è necessario sanificarli ad ogni cambio degente.
Nel caso ci si volesse dotare di un servizio TV attraverso Tablet, è necessario sanificare il Tablet per ogni degente, bloccarne tutte le funzionalità nel rispetto della privacy, prevedere pacchi di batterie aggiuntivi e sistema di ricarica al fine di consentire l’uso prolungato del dispositivo.

In caso di certificazione energetica è necessario che il TV sia dotato di risparmio energetico ed attivato via software.

Il menu del tv hotel PROFESSIONALE non permetterà la modifica dei parametri da parte dell’ospite.

Nel rispetto della legge sulla privacy, gli SMART TV CONSUMER non possono essere installati presso strutture aperte al pubblico perchè l’ospite può navigare attraverso internet e la cronologia di navigazione rimane visibile agli ospiti successivi.
Se l’ospite si è autenticato presso un sito con accesso attraverso il proprio account, l’ospite successivo potrà accedere al sito con lo stesso account dell’ospite precedente.
Ogni ospite può caricare liberamente le App che potranno cosi essere trovate dagli ospiti successivi.
Anche le App richiedono accessi attraverso account ed anche in questo caso l’ospite successivo potrà accedere alla App con lo stesso account dell’ospite precedente.

I TV DEVONO SEMPRE ESSERE MESSI SOTTO TENSIONE: dal 2008 sono dotati di auto spegnimento qualora non rilevano l’uso del telecomando. Il posizionamento dell’alimentazione sotto corrente con Relè compromette drasticamente le funzionalità sia dei TV che dell’aggiornamento da server.